Fabrizio Guacci
Il nuovo volto dello Stato Islamico
Strategie, reti e risposte delle Intelligence
Fallone Editore, 2025, 228 pagine, 25 Euro
Questo libro è consigliato a chi voglia capire che cosa sia lo “Stato Islamico”.
La cui denominazione trae in inganno e forse è stata scelta da quanti lo hanno costituito proprio al fine di confondere i propri nemici.
Risulta infatti indubbio, leggendo le accurate biografie ricostruite dall’Autore, che si tratti di rivoluzionari.
Costoro però, una volta preso il potere, si dedicano a costruire l’Ordine Nuovo progettato nel tempo in cui si preparavano a conquistarlo.
L’ipotesi secondo cui ci si troverebbe, per l’appunto, in presenza di uno Stato, pur essendo anch’essa scartata da Fabrizio Guacci, viene presa in considerazione dall’Autore soltanto in seconda battuta.
Segno che questo brillante e accurato saggista non si è lasciato trarre in inganno.
Egli dunque parte dalla prima ipotesi, che consiste nel considerare lo Stato Islamico come un gruppo terroristico.
Alla stregua di altre sigle e, in particolare, di Al Qaida.
Per qualificare un determinato soggetto come terrorista, occorre però previamente accordarsi sul significato di tale definizione.
Che è stata tracciata tanto negli ordinamenti giuridici interni dei singoli Stati quanto nell’ordinamento giuridico internazionale.
Anche i nostri legislatori si sono cimentati in questa impresa.
Con risultati che, in verità, non fanno onore alla sedicente “Patria del Diritto”.
Dopo l’uccisione di Aldo Moro, che segnò l’apice del terrorismo nel nostro Paese, venne introdotto l’articolo 289-bis del Codice Penale, il quale integrava la fattispecie del sequestro di persona con la specifica “a scopo di terrorismo o eversione”.
Non risulta chiaro se il perseguimento di tale scopo configuri una circostanza aggravante o, più verosimilmente, intenda descrivere una nuova e diversa fattispecie di reato.
In entrambi i casi, non si capisce per quale motivo lo “scopo di terrorismo” determini una più grave sanzione a carico di chi commetta un sequestro di persona, e non di chi viceversa incorra nell’omicidio o in uno degli altri delitti solitamente perpetrati dai terroristi.
Non esiste comunque nel nostro ordinamento penale alcuna definizione del “terrorismo”.
Come si può dunque valutare se un imputato ne debba essere considerato o meno responsabile?
“Per questo – risponde l’Autore – la Corte di Cassazione stabilì che, per comprendere il significato del termine, si sarebbe dovuto fare riferimento al valore semantico dell’espressione, secondo il patrimonio culturale comune”.
Il “patrimonio culturale comune” ha acquisito la definizione del terrorismo quale risulta dagli atti di diritto internazionale.
Questi testi normativi non offrono però particolari lumi, dal momento che ne risulta una definizione che ci permettiamo di definire “minimalista”.
Un comportamento costituisce infatti reato soltanto qualora venga considerato tale dalle norme penali interne vigenti nei diversi Stati.
Di conseguenza, una volta acquisito che il terrorismo non costituisce una fattispecie a sé stante di reato, si fa riferimento al movente.
Il movente, però, configura una circostanza aggravante soltanto qualora sia considerato tale dalle norme penali interne dei vari Stati.
Che però, almeno nel caso dell’Italia, non forniscono alcuna definizione del terrorismo.
Il nostro Paese, come già detto, si è conformato a quanto disposto dai trattati sottoscritti solo con l’introduzione della citata norma contenuta nell’articolo 289-bis del Codice Penale.
La giurisprudenza della Cassazione, chiamata a interpretarla, ha fatto riferimento al “patrimonio culturale comune”.
Che a sua volta recepisce quanto disposto dai trattati.
Vediamo comunque come viene definito il terrorismo da parte dei trattati.
Nei quali si possono trovare diverse descrizioni del fenomeno, tutte però coincidenti nella sostanza.
L’Autore fa riferimento alla più precisa, contenuta, secondo lui e più modestamente da parte nostra, in quella adottata dalla Comunità Internazionale dopo l’attentato in cui venne ucciso, nel 1934 a Marsiglia, ad opera di indipendentisti croati, il re Alessandro di Jugoslavia.
Si devono considerare terroristici, in base al trattato stipulato in tale circostanza, “gli atti criminali diretti contro uno Stato i cui fini o natura fossero atti a provocare terrore nei confronti di personalità, gruppi di persone o popolazione”.
Si devono considerare terroristici, in base al trattato stipulato in tale circostanza, “gli atti criminali diretti contro uno Stato i cui fini o natura fossero atti a provocare terrore nei confronti di personalità, gruppi di persone o popolazione”.
Questa definizione, pur molto ampia, esclude gli atti criminali costituenti reato che non si possano neanche indirettamente considerare diretti “contro uno Stato”.
Per non parlare degli atti ispirati o provocati da uno Stato contro un altro.
Gavrilo Princip, tanto per fare un esempio, non dovrebbe essere considerato un terrorista in quanto agiva certamente contro l’Austria, ma per conto della Serbia.
Gli indipendentisti croati che uccisero il re di Jugoslavia erano invece terroristi, in quanto all’epoca la Croazia non era indipendente.
Arriviamo sempre alla stessa conclusione: risulta molto difficile definire sul piano giuridico che cosa sia il terrorismo.
Sul piano metagiuridico, la definizione si allarga invece fino a comprendere tutti i reati che abbiano un movente politico.
Purché risultino abbastanza gravi da incutere timore non solo nelle loro vittime, ma anche in qualche soggetto collettivo.
Se poi i suoi componenti fossero particolarmente paurosi, si finirebbe per includere nel terrorismo perfino tutte le espressioni razzistiche.
In quanto possono preludere alle vie di fatto.
Risultando inutile domandarsi se lo Stato Islamico sia o meno, dal punto di vista del diritto, un’organizzazione terroristica, la risposta al quesito fornita dalla percezione comune è certamente affermativa.
Non c’è infatti alcun dubbio sul fatto che lo Stato Islamico abbia suscitato il terrore.
Basta riguardare le immagini che mostrano il famigerato “Jihadi John” mentre sgozza gli ostaggi.
Un’azione di polizia internazionale può però basarsi soltanto sul diritto e, più precisamente, sul diritto internazionale.
Che ciascun soggetto può tuttavia interpretare come vuole.
Tanto più non essendosi formata su questo punto una giurisprudenza attendibile da parte delle diverse corti di giustizia internazionali.
Vediamo dunque se lo Stato Islamico possa essere viceversa considerato, per l’appunto, uno Stato.
Quale esso stesso si definisce.
Qui è più agevole pervenire a una risposta negativa.
Ogni Stato annovera infatti il territorio, insieme con il popolo e il governo, quale elemento costitutivo.
Si dirà che lo Stato Islamico, almeno in certi momenti, li abbia posseduti tutti.
Si deve tuttavia osservare che ogni Stato definisce, nel momento stesso in cui viene costituito, i propri confini.
Esso può naturalmente aprire con gli Stati confinanti un contenzioso territoriale, ma esiste in quanto la sua autorità di governo si esercita effettivamente su un ambito spaziale, per quanto ristretto.
Lo Stato Islamico non ha mai affermato, e neanche rivendicato, una propria sovranità territoriale.
Se lo avesse fatto, sarebbe venuta meno la sua ragion d’essere, che consiste, come vedremo meglio più avanti, nello svolgere un’azione politica a livello globale.
Nel senso che mira a includere tutto il mondo.
Ecco allora affacciarsi la terza ipotesi.
Che cioè lo Stato Islamico sia un movimento di guerriglia.
I guerriglieri si propongono di mutare lo status giuridico di un territorio e della sua popolazione, per lo più conquistando l’indipendenza.
Ovvero perseguono lo scopo di rovesciare un regime, compiendo una rivoluzione.
Lo Stato Islamico non pare essersi proposto in alcun momento tali obiettivi.
Arriviamo dunque alla conclusione che l’Autore lascia però intravedere ai lettori per esclusione, una volta scartate tutte le altre ipotesi.
Lo Stato Islamico, anche se agisce quasi esclusivamente in modo illegale e violento, può essere considerato un movimento politico.
Che si propone due scopi.
Da un lato esso tende a incoraggiare la radicalizzazione dei musulmani, come rivela l’azione svolta attualmente nell’Africa subsahariana, dove si dedica a uccidere sistematicamente i cristiani, praticando la cosiddetta “pulizia etnica”.
Dall’altro lato, lo Stato Islamico mira a indurre tutto quanto l’Islam ad agire in funzione dell’espansione territoriale.
Che non può né deve a sua volta essere inclusa negli obiettivi perseguiti da uno o più degli attuali Stati, costituendo piuttosto la conseguenza inevitabile di una riunificazione della “Umma”, cioè dell’unica comunità dei credenti.
Si tratta paradossalmente di un obiettivo metapolitico e anzi metastorico, dal momento che coincide con una visione messianica delle vicende mondiali.
Tuttavia, in una situazione di scontro radicale tra il Nord detto “globale” e il Sud altrettanto “globale”, questo scopo non risulta assolutamente utopistico.
Esso viene infatti perseguito anche dai “Fratelli Musulmani”.
I quali operano anch’essi illegalmente, ma soltanto perché si scontrano con legislazioni statali ostili e repressive, senza però ricorrere alla violenza.
Di qui risulta la formulazione di una domanda provocatoria.
Lo Stato Islamico e i Fratelli Musulmani possono essere considerati come due diverse espressioni di uno stesso movimento, come due facce della stessa medaglia?
Sono, in sostanza, la stessa cosa?
A questa domanda inquietante risponderà la Storia nel prossimo futuro.
Mario Castellano