Il dibattito sullo “status” giuridico di chi abbia compiuto questo passo si sta riaccendendo, dato che anche Padre Bianchi – intervenendo su “La Repubblica” del 18 Luglio – insinua l’esistenza di una condizione di reclusione e di censura, sofferta attualmente da Ratzinger.
Il Fondatore di Bose è un esperto di varie Scienze Religiose, ma non del Diritto Canonico.
Per affrontare il problema nei suoi termini giuridici corretti, partiamo da un presupposto inquestionabile: il Pontefice è capo della Chiesa Universale in quanto è alla guida della Diocesi di Roma, e non viceversa.
Fu infatti Costantino ad attribuire l’attuale primato al Vescovo dell’Urbe, per far coincidere il centro del potere spirituale con il centro del potere temporale.
In quasi tutte le Diocesi, c’è un Vescovo nell’esercizio delle funzioni, e c’è anche un Vescovo Emerito.
A volte, ce ne sono addirittura due, per effetto della loro longevità.
La carica di Papa è per sua natura unica, ma il Codice di Diritto Canonico, che prevede la successione anche in caso di rinunzia, non definisce lo “status” giuridico in cui viene a trovarsi chi l’abbia presentata.
Non rimane dunque che applicare per analogia le norme relative agli altri Vescovi, i quali – una volta accettate le loro dimissioni – permangono nella pienezza del Sacerdozio, ma cessano dall’esercizio delle funzioni di governo.
Questo vale anche – salvo diversa disposizione – anche nel caso del Papa Emerito.
Non è dunque vero quanto Padre Bianchi insinua in merito ad un asserito divieto – di cui comunque non esiste assolutamente alcun fondamento – di manifestare le proprie opinioni.
Questa proibizione non vige nel caso degli altri Vescovi, e tanto meno potrebbe valere per quello già di Roma.
Come potrebbe d’altronde essere comminato una simile interdetto proprio ad un grande studioso quale è Ratzinger, quando finalmente nella Chiesa tutti possono affermare ciò che pensano su ogni argomento?
È viceversa da escludere – in base al Diritto Canonico positivo – la possibilità della coesistenza di due Papi, entrambi muniti di un potere di governo sulla Chiesa.
Ricordiamo che i tradizionalisti hanno elaborato questa tesi dopo che si erano rivelate infondate le fantasticherie diffuse dall’invasato Socci in merito all’asserita mancata sottoscrizione da parte di Benedetto XVI del suo atto di rinunzia, cui ha fatto seguito la tesi – altrettanto campata in aria – di una falsificazione della firma: con la conseguente pretesa di effettuare una perizia grafica, come se non bastasse il suo riconoscimento da parte dell’interessato.
Se però si sostiene che il Papa Emerito è recluso, queste tesi trovano nuovo supporto, dal momento che Ratzinger – essendo posto ai domiciliari – non potrebbe protestare per l’usurpazione consumata ai suoi danni.
La teoria della coesistenza di due Papi, entrambi nell’esercizio delle loro funzioni, è stata escogitata invece dal Professor Demattei, altro studioso di Scienze Religiose, ma non di Diritto Canonico.
Secondo il noto dirigente tradizionalista, Benedetto XVI avrebbe rinunziato – se non sbagliamo nell’uso della terminologia latina – allo “officium”, ma non al “munus” petrino.
È infatti vero che il Papa viene eletto dai Cardinali, ma il Sacro Collegio, riunito nel Conclave, viene ispirato – secondo la Dottrina della Chiesa - dallo Spirito Santo.
Il quale attribuisce per l’appunto a chi viene prescelto il suo “munus”, che permane fino a quando costui è in vita.
Egli può dunque cessare dall’esercizio dele sue funzioni, ma l’ispirazione divina non può essere condivisa con un altro soggetto.
Questa teoria, di carattere teologico, non può essere trasferita nell’ambito del Diritto, risultando priva di ogni riscontro nella lettera della norma canonica.
La quale stabilisce espressamente che il Papa cessa dal suo ufficio in caso di morte, ovvero precisamente in caso di rinunzia.
Se la teoria di Demettei fosse accolta nelle sue asserite implicazioni giuridiche, si determinerebbe una situazione simile – ma non eguale - a quella che si verificava quando i Vescovi non erano tenuti a presentare le dimissioni al compimento dei settantacinque anni, o qualora non fossero più in grado per motivi di salute di adempiere alle loro funzioni.
In questo caso, veniva nominato un Ausiliare con l’incarico di Amministratore Apostolico “Sede Plena” della Diocesi, che assumeva tutti i poteri attribuiti all’Ordinario.
La situazione prospettata da Demattei è però ancora diversa: tra i due Papi esisterebbe infatti, secondo il Direttore di “Cronache Romane”, una sorta di subordinazione gerarchica.
Fino ad ora, l’Emerito non ha però mai preteso di revocare un atto emanato dal suo successore, né ha messo in dubbio la sua legittimità, e neppure lo ha criticato.
“Quid juris”, però, se qualche fedele, non condividendo nel merito uno di questi atti, rifiutasse di adempiervi, presumendo che il Papa Emerito condivida la sua valutazione?
In base al Diritto Canonico, gli atti emanati dal Papa, essendo la Chiesa una monarchia assoluta, non possono essere impugnati in alcuna sede.
Demattei non teorizza però nemmeno la possibilità di un ricorso contro di essi, bensì quella di un rifiuto ad adempiervi da parte di chi ritenga l’atto illegittimo.
Neanche nel Diritto statuale esiste questa possibilità: ogni atto di Diritto Pubblico, legislativo o amministrativo, si trova infatti in presunzione di legittimità, e dunque vige per chi lo impugna la regola del “solve et repete”.
Demattei ipotizza implicitamente la possibilità di un ricorso al Papa Emerito, ma in tanto questa possibilità esisterebbe in quanto costui venisse per l’appunto considerato un organo gerarchicamente superiore rispetto al suo successore.
Ogni fedele potrebbe però anche opporre agli atti di quest’ultimo una obiezione di coscienza, e si generalizzerebbe la disobbedienza civile: o meglio, la “disobbedienza canonica”.
Proprio per evitare un simile esito, Bergoglio annunzia che in futuro non ci sarà più nessun “Papa Emerito”, ma soltanto il “Vescovo Emerito di Roma”.
In quanto tale, nessuno potrà più considerarlo titolare del “munus” petrino.
Se però chi avrà presentato la rinunzia sarà soltanto Vescovo già di Roma, si presume che anche il suo successore verrà considerato soltanto tale.
Egli dunque è avviato a “presiedere nella carità” i capi delle altre Diocesi, senza più esercitare su di loro un potere assoluto.
Continua dunque lo smantellamento della Chiesa costantiniana, e si avvicina a grandi passi il ristabilimento dell’unità dei Cristiani.
Mario Castellano