L'ex priore subisce dunque una sorta esproprio del marchio di origine, che gli apparterrebbe se non fosse vincolato dal voto di povertà.
Si vuole evidentemente impedire che il suo nuovo cenobio venga considerato appartenente alla stessa congregazione di cui fa parte quello di Bose. Si tratta, in realtà, di una precauzione inutile, dato che la comunità di Bose è - dal punto di vista giuridico - una congregazione di diritto diocesano. Data tale qualifica, su cui non sta d'altronde alcun contenzioso, essa non può disporre di un proprio tribunale ecclesiastico, e dunque le cause che la riguardano sono di competenza del tribunale diocesano.
Il Visitatore Apostolico inviato dalla Santa Sede sui monti del biellese non si è tuttavia limitato a redigere - come è suo compito - una relazione da trasmettere alla Congregazione per gli Istituti di Vita Consacrata, nonchè - qualora risulti l'evidenza di delitti canonici - per l'appunto al tribunale ecclesiastico competente. Il Visitatore Apostolico ha comminato direttamente la sanzione disciplinare, cioè la pena canonica. Nell'emanare tale atto giurisdizionale, egli è però incorso in una evidente contraddizione in termini. Da un lato, infatti, egli ha asserito che il delitto canonico era stato commesso, e che risultava provato, senza tuttavia tipificarlo. Dall'altro lato, il Visitatore Apostolico ha emesso una sentenza di condanna, benchè non gli fossero attribuite nè le funzioni proprie di un giudice istruttore, nè tanto meno quelle che spettano al giudice di merito.
Il Visitatore Apostolico si trova nella stessa condizione di un ufficiale di polizia giudiziaria incaricato di indagare su di un caso nel quale si sospetta che sia stato commesso il delitto. Se ciò risulta dalle sue investigazioni, l'ufficiale di polizia giudiziaria ne riferisce alla magistratura inquirente, ma egli non ha nè il potere di promuovere l'azione penale, nè tanto meno il potere di condannare la persona indagata. Il Papa ha tuttavia confermato, con un proprio atto di ratifica (?) quanto disposto dal Visitatore Apostolico, rendendo così inappellabile la sua decisione. Giova aggiungere che in base alla ricostruzione della vicenda pubblicata dal professor Melloni, ha scritto nella sua relazione che a carico di padre Bianchi esistono le prove di delitti canonici, non riferiti in tale documento. Qualcuno dovrebbe ricordare a questo illustre prelato la massima giuridica secondo cui "quod non est in actis, non est in mundo". Questo personaggio viene descritto come uno studioso della psicologia. Per cui ben gli si attaglia l'altro motto "ne sutor ultra crepidam": reverendo, lasci stare le discipline di cui è manifestamente digiuno! Se le responsabilità di Bianchi sono provate, non si capisce perchè nasconderle, anzichè dedurle in giudizio. L'insinuazione non è un istituto giuridico. Sua eminenza il cardinale Coccopalmerio farebbe bene a spiegarlo al Visitatore Apostolico.
Dal 1958, non abbiamo più avuto un Papa giurista. Si vedono i risultati. Sul merito della decisione assunta dall'autorità ecclesiastica, ci domandiamo perchè venga sanzionato un bergogliano quale padre Bianchi. Forse la spiegazione va ricercata nel fatto che egli operava in un ambito interconfessionale, accogliendo nella sua comunità persone appartenenti a diverse denominazioni cristiane. Forse il Papa ritiene che l'azione della Chiesa risulti tanto più efficace quanto più affermi la specifica identità cattolica, evitando le commistioni sincretistiche.
E' stato creato però cardinale il vescovo di Chiapas, assertore dichiarato del sincretismo con i culti ancestrali delle popolazioni indoamericane. Può essere dunque che Bianchi abbia agito senza rispettare le competenze attribuite agli organi della Santa Sede, finendo vittima dello scontro che vi si svolge, facendo vittime tanto illustri quanto innocenti. Valga per tutti l'esempio del commendator Giani, fedele servitore del Papa. La guerra che si combatte oltre le mura leonine avrebbe dunque causato una battaglia anche a Bose.
Trattandosi di vicende indecifrabili dall'esterno, non ne parliamo. Le insinuazioni senza prove esibite, è meglio lasciarle ai Visitatori Apostolici.
Mario Castellano