Abbiamo già dedicato un articolo a questo caso, rilevando la contraddizione nell’atteggiamento dell’esecutivo, che in un primo momento aveva affermato di considerare nullo l’atto emanato da Musumeci, in quanto esso avrebbe disposto al di fuori della competenza complessiva dell’amministrazione pubblica.

Se così fosse stato, nessun organo dello stato, né di altro ente pubblico, avrebbe potuto dare esecuzione al provvedimento disposto dal governo regionale. Tutt’al più, l’eventuale pronunzia del tribunale amministrativo avrebbe avuto carattere dichiarativo, e non costitutivo.

Quando però Musumeci ha intimato ai prefetti di eseguire la sua disposizione, questi funzionari si sono rivolti in cerca di lumi alla dottoressa Lamorgese. Il “governatore” era infatti pronto a denunziarli per omissione di atti di ufficio in caso di inadempimento; nel caso contrario, però, il Viminale li avrebbe a sua volta deferiti alla magistratura inquirente per abuso in atti di ufficio. Se infatti l’atto è nullo, non può essere eseguito.

A questo punto, il ministro si è spaventato. Affermando di ritenere l’atto illegittimo per eccesso di potere – e dunque semplicemente annullabile – lo ha impugnato, chiedendo però anche la sospensione dell’esecuzione. Che può tuttavia venire disposta dalla giurisdizione amministrativa quando l’esecuzione dell’atto causa un danno grave ed irreparabile.

L’irreparabilità del danno è stata sempre riferita dalla giurisprudenza unicamente ai suoi effetti materiali: l’esempio classico di scuola è quello dell’ordine di demolizione di un edificio. Il danno giuridico è invece sempre per sua natura revocabile, dato che la sentenza di merito può comunque ristabilire la situazione giuridica modificata dall’atto impugnato. In pratica, nel caso specifico, una volta eseguita l’ordinanza del governo regionale, i migranti ammalati sarebbero stati trasferiti presso le aziende sanitarie del continente, dalle quali – qualora fossero stati ancora ricoverati nel momento della emanazione della sentenza di merito – sarebbero ritornati nella competenza dei presidi sanitari della Sicilia. Pur di non permettere che si desse corso a quanto Musumeci aveva disposto, il tribunale ha stabilito che anche il danno giuridico derivante dalla esecuzione di un atto amministrativo è irreparabile. Le conseguenze di tale affermazione risultano gravissime. Tanto per dare un esempio, nessun dipendente pubblico potrà essere trasferito ad altra sede: gli basterà infatti impugnare il relativo atto e richiederne la sospensione per rimanere dove si trova in servizio. Interi settori dell’amministrazione rimarranno di conseguenza sguarniti di personale.

Tutto questo avverrà per dare soddisfazione alle pretese della dottoressa Lamorgese. La quale non conosce la differenza tra nullità ed annullabilità dell’atto.

Se una funzionaria che proviene dalla carriera prefettizia è così ignorante, ci si può immaginare che cosa combina Di Maio.

Mario Castellano