Per quale motivo è stato introdotto nel nostro Ordinamento Giuridico il famoso Articolo 41 bis, che prevede per alcuni detenuti un regime di assoluto isolamento rispetto ad ogni contatto esterno?

Si è provveduto in tal senso per rescindere i legami esistenti tra la persona assoggettata ad una misura restrittiva della libertà personale e la organizzazione – mafiosa od eversiva – cui essa appartiene.

Il detenuto Cospito, i suoi Avvocati difensori e molti giuristi (tra cui modestamente ci annoveriamo) ritengono però che tale norma non si possa applicare nella fattispecie.

Spieghiamo dunque i motivi di tale orientamento.

Cospito ha confessato i reati che gli vengono ascritti, ma questa circostanza è irrilevante ai fini di una simile valutazione.

Occorre infatti considerare se il detenuto faccia parte o meno di una organizzazione eversiva.

La risposta – con tutta evidenza – risulta negativa: salvo che si voglia considerare come tale tutto quanto il movimento anarchico.

Una simile equazione non fu sostenuta da nessuno – neanche dalla stessa Magistratura Inquirente – al tempo del caso Valpreda.

Cospito ha agito individualmente, il che non intacca la valutazione del suo operato sul piano penale – egli ha infatti sicuramente commesso dei reati – ma quanto conta è che non esiste una organizzazione eversiva.

Riteniamo dunque che il detenuto debba essere sottratto al particolare regime carcerario cui viene attualmente sottoposto.

Che cosa si propone Cospito?

Egli vuole morire, salvo naturalmente che la sua istanza venga accolta.

Qualora fossimo convinti che costui appartiene ad una organizzazione eversiva, ci schiereremmo tra quanti affermano che lo Stato non deve cedere.

Che cosa succede, però, se muore per effetto dello sciopero della fame un soggetto sanzionato in misura sproporzionata rispetto alle sue responsabilità penali?

In questo caso, molti cittadini, pur non condividendo la sua scelta di opporsi allo Stato senza distinguere se esso sia da considerare o meno uno Stato di Diritto, e dunque di agire comunque con metodi illegali e violenti, finiranno per seguire le orme del detenuto, ritenendolo vittima di una ingiustizia.

Noi continueremo – anche in questo caso estremo - a propugnare un esercizio esclusivamente legalitario della opposizione: non basta, infatti, constatare un errore giudiziario perché si consideri venuto meno lo Stato di Diritto.

Non potremmo tuttavia impedire a nessuno di ritenere giunto il momento di prendere le armi.

Ed è proprio questo lo scopo che Cospito si propone di raggiungere.

Per evitarlo, occorre dunque ristabilire nel suo caso la vigenza delle norme su cui lo Stato di Diritto é fondato.

La Meloni, però, non crede nella sua causa, e si propone di abbatterlo.

Ciò è dimostrato dalla attività legislativa svolta dalla Presidente del Consiglio, come nel caso del Decreto Rave Party, che priva i cittadini del diritto di riunione, rimettendo il suo esercizio ad una valutazione discrezionale – ed insindacabile nei suoi effetti immediati e concreti – rimessa alla Autorità di Polizia.

Un aumento di coloro che considerano non più vigente lo Stato di Diritto, ed il conseguente incremento dei reati da loro commessi, è quanto precisamente vuole la Meloni.

La quale, in una situazione di virtuale guerra civile, potrebbe più facilmente raggiungere il proprio obiettivo, consistente nella instaurazione di un regime autoritario.

Se chi guida il Potere Esecutivo considera i dissidenti come delinquenti in quanto tali, a che cosa serve esercitare la opposizione entro i limiti della legalità?

Noi, questi limiti, li abbiamo sempre scrupolosamente rispettati.

Non si può dire lo stesso per quello esponente sanremese della estrema Destra che ci ha mandato un provocatore.

Ci ricordiamo bene di quando costui redigeva sulle lavagne del Liceo Cassini scritte inneggianti a Hitler, ed aggrediva fisicamente chi ne dissentiva.

Se non andiamo errati, simili comportamenti costituiscono altrettanti reati.

Fin qui il discorso giuridico.

Sul piano sociologico, non si può fare a meno di constatare come certa Destra abbia sistematicamente favorito la costituzione delle cosiddette Curve del Calcio, che compongono degli eserciti privati.

La cui esistenza stessa costituisce una implicita intimidazione per chi professa opinioni diverse.

Noi, ad Imperia, abbiamo avuto un analogo nella Pallanuoto.

Il Comitato Olimpico, le diverse Federazioni ed i Comitati Provinciali hanno sempre omesso di fare quanto in loro potere per stroncare questo fenomeno.

In Inghilterra, invece, esso é stato completamente debellato.

I nostri Dirigenti sportivi, che condividono manifestamente le opinioni della Meloni, speravano evidentemente di fare uso – quando se ne fosse presentata la opportunità – di queste truppe.

Le quali, però, hanno ormai assunto una vita autonoma, e pare addirittura che simpatizzino per Putin.

Evidentemente, non considerano la Meloni abbastanza fascista per i loro gusti,

Il Governo potrebbe togliersele dai piedi mandandole a combattere in Ucraina, ma rischia di vederle schierate contro le nostre Forze Armate, qualora fossero impiegate su quel teatro di guerra.

Il Commendator Bensa, il quale pure avrebbe potuto farsi assegnare qualche guardia del corpo di tale estrazione – tanto più che i nostri cosiddetti tifosi sono rimasti disoccupati – ha preferito affidarsi ad un agguerrito manipolo di Albanesi e di Tigri del Bengala.

In certe situazioni, gli stranieri, essendo meno facinorosi, risultano più affidabili dei compatrioti.

Ritornando alle cose serie, riteniamo sostenibile la applicazione del 41 bis a quegli esponenti delle Curve che finissero nelle maglie della Giustizia: una decisione in merito servirebbe quanto meno a dichiararle associazioni eversive.

Post scriptum

Risultano impressionanti le analogie tra quanto succede in queste ore e quanto avvenne tra il 1924 ed il 1925: scoperto il delitto Matteotti, il Governo di Mussolini parve traballare, essendo invocato da più parti il Re di restaurare la vigenza dello Statuto.

Avvenne però esattamente il contrario: il Duce dichiarò infatti costituito il nuovo regime con il suo famoso discorso del 3 Gennaio, quello del bivacco di manipoli.

Occorre naturalmente anteporre la classica avvertenza: Si parva magnis componere licet.

Risulta però anche necessario rifarsi al detto di Marx, in base al quale la storia si ripete, e dopo la tragedia viene la farsa.

In comune, tra le due situazioni, vi è anche il cosiddetto Aventino: i Parlamentari delle opposizioni (che si sono di nuovo accordate quando era già tardi) hanno lasciato le Aule per protesta.

La Meloni, diversamente dal Duce, non ha lasciato trascorrere alcuni mesi per contrattaccare.

I giornali radio, come sempre dediti a leccarle i piedi, hanno dunque trasmesso puntualmente in vivo, la mattina del 2 Febbraio, la sua stentorea voce romanesca: alla quale gli Italiani dovranno evidentemente fare la abitudine.

Uno dei Fratelli della Presidente del Consiglio aveva preteso di abrogare il potere ispettivo del Parlamento sugli atti del Potere Esecutivo, adducendo che i Deputati e Senatori della opposizione recatisi in carcere per verificare le condizioni di un detenuto erano da considerare ipso facto complici nei reati commessi da costui.

Forte del mancato richiamo – doveroso da parte di tutti gli organi di controllo (a cominciare dal Capo dello Stato) - al rispetto della Costituzione, la Meloni ha asserito in primo luogo che è in atto una azione eversiva contro il Governo e contro la sua stessa persona; in secondo luogo che di tale operazione sono parte attiva tutti quanti gli oppositori.

I dittatori – o aspiranti tali – hanno il costume di sacralizzarsi, ritenendo costantemente minacciata la propria esistenza: Corrente corrente elettrica, corrente corrente forte, chi tocca il nostro Duce pericolo di morte!

Non è comunque il Governo che ha violato la Costituzione: chi mette in pericolo le Istituzioni sono piuttosto quanti si permettono di dissentire.

A questo punto, ogni azione repressiva nei loro confronti risulta non soltanto lecita, bensì doverosa: Salus Rei Publicae suprema lex esto, come direbbe la Meloni se avesse studiato il latino.

Se quanto ella asserisce fosse vero, in uno Stato di Diritto interverrebbe però il Potere Giudiziario, promuovendo i conseguenti procedimenti penali.

Per fortuna non abbiamo ricevuto – almeno fino a questo momento – alcun avviso di reato.

Questo però non scoraggia la Signora della Garbatella, che si accinge dunque da un lato ad introdurre i necessari strumenti normativi (vedi il precedente costituito dalle Leggi – dette non a caso Fascistissime – del 1925), e da un altro lato ad attivare una repressione degli asseriti golpisti, affidata alle Forze di Polizia.

Poi, forse, saremo assolti, ma intanto ci troveremo de facto nella condizione di hors la Loi.

Le democrature – come anche alcune dittature dichiarate - si instaurano sempre in questo modo: si conquista il potere usando lo jus conditum proprio di uno Stato di Diritto, e poi – in seguito ad un conclamato tentativo di eversione (vedi la bruciatura del Reichstag o il colpo di Stato di Gulen) – lo si modifica ad usum e ad libitum del nuovo potere.

Mario Castellano