“Ci sarà pure un Giudice a Berlino!”

Questo è il famoso motto con cui proverbialmente si esprime la fiducia in un atto della giustizia equilibratrice.
Oggi possiamo dire che per fortuna c’è un Giudice a Roma, nelle persone dei Magistrati della Corte dei Conti.
I quali si sono pronunziasti sulla “vexata quaestio” dei voli di Stato usufruiti dall’allora Ministro degli Interni Salvini, tanto restio ad occuparsi delle questioni amministrative quanto dedito a girare l’Italia per pronunziare i suoi truculenti comizi.
La Corte dei Conti non ha naturalmente competenza penale: ragion per cui, qualora dagli atti sottoposti a tale istanza emerga qualche evidenza e di una responsabilità in tale materia, essa può soltanto trasmettere gli atti alla Procura, la quale a sua volta promuoverà eventualmente il relativo procedimento.
La Corte dei Conti è tuttavia l’unico organo competente per accertare la responsabilità amministrativa.
Nel caso essa ritenga sussistere tale responsabilità, è anche incaricata di erogare la relativa sanzione, che consiste nel risarcimento del danno subito dallo Stato o da altro Ente Pubblico.
Una delle materie più difficili da spiegare, quando si è incaricati di impartire un corso di Diritto Pubblico, consiste precisamente nella definizione – corredata dalla necessaria esemplificazione – della responsabilità amministrativa.
Occorre partire dal presupposto che si tratta di una responsabilità residuale, la quale sussiste nel caso in cui una persona fisica incorporata in un organo dello Stato – ovvero di un altro Ente Pubblico - determini a carico di quest’ultimo un danno economico, cioè valutabile in termini patrimoniali, senza però incorrere né in una responsabilità penale, né in una responsabilità civile.
Supponiamo – a titolo di esempio – che un Sindaco commetta il reato di abuso in atti di ufficio.
Qualora egli venga condannato in sede penale, sarà tenuto anche a risarcire il danno subito dal Comune, la cui quantificazione viene rimessa al giudice civile.
Per quanto attiene alla responsabilità civile, ci rifacciamo necessariamente alla definizione che ne da la Dottrina Giuridica, la quale fa riferimento ad ogni comportamento illecito che causi un ingiusto danno ad un altro soggetto.
A titolo di esempio, possiamo riferirci al caso del dipendente dell’Amministrazione Pubblica che danneggi i beni pertinenti al suo ufficio.
Quanto fin qui esposto conferma che la responsabilità amministrativa può essere definita soltanto per esclusione, e precisamente per questo la Dottrina Giuridica la definisce come residuale.
Ci spieghiamo, anche in questo caso, con un esempio.
Supponiamo che un automobilista, avendo guidato imprudentemente il suo veicolo, danneggi la sede del Municipio.
Il Sindaco che non provveda a citarlo in giudizio per esigere il risarcimento del danno non commette alcun reato, in quanto nessuna norma imperativa prescrive che citi in giudizio in sede civile il responsabile.
Questo Sindaco non sarà dunque passibile di una condanna penale per il reato di omissione di atti di ufficio.
Nemmeno potrà ipotizzarsi a suo carico una responsabilità civile, non avendo egli causato il danno subito dal bene appartenente al Demanio Comunale.
Tuttavia il Sindaco, omettendo di agire contro il responsabile, avrà determinato un danno per l’erario comunale, consistente nel mancato risarcimento.
Torniamo dunque alla responsabilità amministrativa attribuita dalla Corte dei Conti a Salvini.
L’Organo Contabile non ha naturalmente titolo per stabilire se il Ministro si sia reso responsabile di peculato o di altro reato amministrativo.
Qualora però il relativo procedimento non venga promosso dalla Procura, o il “Capitano” venga salvato dal cosiddetto “Tribunale dei Ministri”, o il processo termini con una assunzione, il danno per l’Erario sussisterebbe comunque, e Salvini sarebbe l’unico soggetto tenuto a risarcirlo.
Risulta chiaro come una condanna in sede penale per peculato comporterebbe per l’obbligo di risarcire il danno subito dallo Stato, ma la Corte dei Conti si è premuta nel caso il “Capitano” riesca a sottrarsene.
L’Organo Contabile ha comunque già stabilito che Salvini non aveva titolo per farsi scorrazzare dagli aerei dello Stato in giro per la Penisola.
Il Ministro deve dunque provvedere al risarcimento del danno subito dallo Stato.

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Mario Castellano 24/12/2019
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