Il Dottor Cozzi, Procuratore della Repubblica di Genova, ha espresso una valutazione dal punto di vista giuridico delle misure disposte per il contrasto all'attuale pandemia mediante lo strumento di un Decreto del Presidente del Consiglio.
Il Dottor Cozzi, Procuratore della Repubblica di Genova, ha espresso una valutazione dal punto di vista giuridico delle misure disposte per il contrasto all'attuale pandemia mediante lo strumento di un Decreto del Presidente del Consiglio.
L'Alto Magistrato si è pronunciato in due sedi diverse, una ufficiale e l'altra ufficiosa e informale.
Il Dottor Cozzi ha infatti diramato una Circolare diretta alle distinte Autorità di Polizia Giudiziaria della Liguria, e cioè le Questure, i Comandi Provinciali dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, nonché i Sindaci quali responsabili dei rispettivi Corpi di Polizia Municipale, ed ha inoltre concesso una intervista all'edizione di Genova de "La Repubblica".
I temi riguardati dagli interventi del Procuratore sono due, e su ciascuno di essi riferiamo distintamente.
Il primo riguarda l'estensione delle restrizioni alla circolazione dei cittadini, ammessa - come è noto - esclusivamente per motivi sanitari, per l'acquisto dei prodotti in vendita presso gli esercizi commerciali ancora aperti al pubblico, per lo svolgimento di attività lavorative ed anche per l'attività motoria.
Secondo il Procuratore, i cittadini possono dunque anche recarsi a passeggiare, ma tale diritto ha la stessa estensione stabilita per gli altri casi di uscita dalla loro residenza.
Dove ci si può recare, o meglio quanto ci si può allontanare dall'abitazione?
Nella sua Circolare, il Dottor Cozzi, non pare pronunciarsi su due diverse interpretazioni delle norme vigenti: il cittadino può muoversi in tutto il territorio del Comune di residenza, oppure solo nell'ambito della propria zona, cioè del proprio quartiere?
Questa incertezza nella interpretazione del Decreto emanato dal Presidente del Consiglio richiede, a nostro sommesso avviso, l'emanazione di una interpretazione autentica.
Nella sua intervista con "La Repubblica", il Dottor Cozzi pare tuttavia propendere decisamente per limitare alla zona, cioè al quartiere di residenza, il diritto dei cittadini a circolare, naturalmente nell'ambito dei casi in cui esso è riconosciuto.
Noi riteniamo, in considerazione del mezzo di comunicazione su cui si è espresso, che il Procuratore si riferisca alla specifica situazione delle Città Metropolitane, dove in ogni quartiere si trovano tanto le farmacie quanto gli esercizi commerciali.
"Quid juris", però, se si risiede in un piccolo Comune, ove non esistono tali servizi?
In questo caso, chi deve rifornirsi di cibo o di medicine si trova naturalmente nella necessità di uscire dal suo territorio.
Ugualmente si deve considerare autorizzato ad uscirne chi lavora come pendolare.
L'altro problema, trattato dal Dottor Cozzi risulta ben più delicato e rilevante, e su di esso l'orientamento espresso dal Procuratore ha diretta attinenza con l'attività giurisdizionale che egli è incaricato di svolgere in virtù del Suo ufficio.
In effetti, spetta al Procuratore della Repubblica, una volta ricevuta una "notitia criminis", decidere se promuovere o meno in base ad essa un procedimento penale.
Egli si sofferma, nel testo della Circolare, sulla rilevanza penale dell'attestazione contenuta nella cosiddetta "autocertificazione".
Ciò naturalmente riguarda il caso in cui l'Autorità di Polizia Giudiziaria che l'abbia richiesta a un cittadino non la ritenga veritiera ed inoltri di conseguenza una denunzia alla Magistratura Inquirente.
Il Dottor Cozzi nega espressamente che tale attestazione, qualora non sia considerata veritiera, abbia rilevanza penale.
La Circolare ribadisce invece che costituisce invece reato l'omessa o falsa dichiarazione delle proprie generalità.
Tale comportamento viene comunque qualificato come reato dalle norme penali preesistenti al recente Decreto del Presidente del Consiglio.
Il mendacio commesso mediante una "autocertificazione" non veritiera non comporta viceversa in alcun modo - ad avviso del Dottor Cozzi - un illecito penale.
Le Autorità di Polizia Giudiziaria che procedano in tal caso ad inoltrare denunzia alla Procura di Genova sono dunque avvertite che il suo massimo rappresentante non intende intraprendere un procedimento penale nei confronti del cittadino autore della "autocertificazione" da esse non ritenuta veritiera.
Qual è il motivo?
Il Decreto del Presidente del Consiglio non può novellare la legislazione, e in particolare la legislazione in materia penale istituendo una nuova fattispecie di reato in quanto si tratta di un atto amministrativo e non di un atto legislativo.
In materia penale vige inoltre una esplicita Riserva di Legge, stabilita dalla Costituzione.
Il Decreto Legge emanato dal Governo è viceversa un atto legislativo, collocato allo stesso livello delle Leggi Ordinarie nella gerarchia delle Fonti del Diritto.
A questo punto, premesso che modestamente condividiamo "in toto" la valutazione autorevolmente espressa dal Procuratore della Repubblica di Genova, ci domandiamo per quale motivo non si sia proceduto precisamente emanando un Decreto Legge: tanto più che certamente nessun Ministro avrebbe espresso avviso contrario.
Il motivo è semplice: Conte ha voluto stabilire un precedente.
Il risultato raggiunto è a dir poco discutibile, dato che l'atto emanato dal Presidente del Consiglio risulta non già illegittimo - e quindi annullabile - bensì NULLO, in quanto esula dalla competenza dell’Amministrazione Pubblica considerata nel suo insieme.
Esso non può produrre di conseguenza alcun effetto giuridico, e dunque nessun organo dello Stato è tenuto a dargli esecuzione.
La posizione del Procuratore risulta dunque impeccabile e la sua esposizione costituisce una autorevole pronunzia in difesa dei principi fondamentali dello Stato di Diritto.
Del quale nessuna emergenza, per quanto grave, può giustificare la menomazione.

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Mario Castellano 19/03/2020
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