Nelle prossime ore, il tribunale amministrativo della Calabria dovrà prendere una decisione da cui può dipendere il futuro dello stato di diritto in Italia.
La Giunta Regionale, con propria ordinanza, ha autorizzato l'apertura senza restrizioni degli esercizi pubblici, la cui attività permane limitata - in base a quanto disposto in sede nazionale mediante decreto del Presidente del Consiglio - alla vendita degli asporti.
Questa delibera è stata impugnata dal governo, che ha richiesto anche la sospensione della esecuzione.
Ora la giurisdizione amministrativa - in attesa di valutare nel merito la legittimità dell'atto impugnato - dovrà decidere se sospendere per l'appunto la sua esecuzione.
La sospensione di un atto può essere concessa - in base alla legge - quando la sua esecuzione causi un "danno grave e irreparabile".
In primo luogo, non è certo che tale condizione ricorra nel caso specifico.
Un'ampia e consolidata giurisprudenza afferma che il danno cui si riferisce la legge deve essere di carattere materiale: il danno giuridico risulta a tal fine irrilevante, giacché una eventuale successiva sentenza che disponga l'annullamento dell'atto impugnato ne determina comunque la cessazione.
L'esempio tipico, che si cita in sede didattica, è quello che dispone la demolizione di un edificio.
A questo punto, dobbiamo domandarci quale tipo di danno, materiale o giuridico, sia causato in questo caso dall'esecuzione dell'atto.
Il governo, naturalmente, afferma che l'apertura degli esercizi pubblici calabresi può causarela malattia, o addirittura la morte, degli avventori.
La regione obietta che impedendo la libera contrattazione tra le parti private si causa un danno di tipo giuridico.
È comunque probabile che il trobunale amministrativo, dando ragione su questo punto al governo, entri nel merito dell'istanza.
Il che significa rispondere a questo questito: i decreti del Presidente del Consiglio sono meri atti amministrativi, oppure possono disporre in materia amministrativa?
Se si propende per la prima ipotesi, essi risultano nulli, e quando l'attività amministrativa espressa dagli enti pubblici territoriali può prescindere da quanto essi pretendono di disporre.
Per ottenere una risposta a tale quesito, può risultare forse necessario attendere la sentenza di merito.
Se però il giudice considera che il danno causato dalla esecuzione dell'atto impugnato è di ordine materiale, inevitabilmente la decisione sulla sospensione anticipa il criterio cui il tribunale amministativo si conformerà nella sua successiva sentenza sul merito.
Se dunque il tribunale afferma che con atto amministrativo si possono introdurre delle nuove norme di legge, anche il potere giudiziario sceglie di partecipare all'opera di distruzione dello stato di diritto.
Nel caso contrario, gli enti locali potranno prescindere, nella loro attività amministrativa, da quanto il Presidente del Consiglio pretende di stabilire.
Non si dimentichi che la limitazione delle competenze attribuite alle autonomie locali costituisce la prima manifestazione dell'instaurazione di ogni regime autoritario.
Dalla fine della guerra in avanti, la sua estensione si è ampliata costantemente.
Ora è iniziata una tendenza contraria.