Giuseppe Conte ha dato due annunci: uno da Roma, riguardante la richiesta di estendere lo stato di emergenza per l’epidemia dalla fine di luglio alla fine dell’anno, l’altro da Venezia, in merito al fatto che si riserva di ristabilire anche tutte le limitazioni dei diritti personali dei cittadini, già in vigore nei mesi scorsi.
A questo proposito, occorre riformulare alcuni rilievi di carattere giuridico.
In primo luogo, lo strumento legislativo in base al quale la stato di emergenza è stato a suo tempo dichiarato, non riguarda le epidemie, ma soltanto le calamità naturali, come i terremoti e le alluvioni.
Si sarebbe potuto emendare questa legge, mediante un apposito decreto, ma non lo si è fatto, tanto per ribadire la condizione di “legibus solutus” in cui si trova l’ “avvocato del popolo”, quanto perché gli piace atteggiarsi a dittatore, quanto soprattutto per stabilire un precedente.
In secondo luogo, parlando a Venezia per meglio umiliare l’ex separatista Zaia, Conte ha detto chiaro e tondo che intende precisamente limitare di nuovo la nostra libertà di movimento.
E’ vero che – a suo dire – la proroga dello stato di emergenza sarà richiesta al Parlamento, ma è incontrovertibile che un atto legislativo ordinario non può modificare la Costituzione elevando a rango di fonte del diritto un atto amministrativo quale il decreto del Presidente del Consiglio. Il cui uso improprio configura il reato di abuso di atti di ufficio, oltre che la nullità (e non la semplice annullabilità) di tutte le norme che Conte pretende di introdurre nell’ordinamento giuridico.
L’onorevole Bernini e l’onorevole Sgarbi hanno dichiarato che il governo agisce in violazione della Costituzione. Questo rilievo avrebbe però dovuto essere formulato tanto dagli organi detti “di garanzia”, cioè il Presidente della Repubblica e la Corte Costituzionale, quanto dai Presidenti delle Camere, la cui competenza è stata calpestata.
Per non parlare del fatto che in materia di limitazione dei diritti personali è stabilita espressamente dalla Costituzione una riserva di legge. Non siamo comunque in presenza di norme costituzionalmente illegittime, che si possono impugnare nell’ambito del contenzioso di legittimità costituzionale. Siamo viceversa al cospetto di una modifica della Costituzione introdotta senza rispettare il procedimento che la stessa Costituzione stabilisce per il proprio emendamento.
Ciò significa – in termini giuridici – che si è consumato un colpo di stato.
E’ dunque venuta meno la legittimità dello stesso governo, e dunque i cittadini non sono più tenuti ad esercitare l’opposizione mantenendosi nei limiti della legalità.
La scelta tra l’uso di mezzi pacifici, benché illegali, ovvero di mezzi violenti, è rimessa dunque ad una valutazione di ordine esclusivamente politico.

Send Comments mail@yourwebsite.com Saturday, April 25, 2020

Mario Castellano 13/07/2020
Copyright ilblogdimario.com
All Rights Reserved