Mediante un apposito decreto-legge, cioè con un atto di tipo legislativo, il Governo ha introdotto l'obbligo di vaccinazione contro il "covid 19" per tutti i sanitari.
La violenza è nuovamente esplosa nell'Irlanda del Nord. La cosiddetta "isola di smeraldo" costituisce una sorta di barometro o di termomentro dell'Europa Occidentale, di cui segnala le burrasche o le malattie. Che sono entrambe fenomeni stagionali.La violenza è nuovamente esplosa nell'Irlanda del Nord. La cosiddetta "isola di smeraldo" costituisce una sorta di barometro o di termomentro dell'Europa Occidentale, di cui segnala le burrasche o le malattie. Che sono entrambe fenomeni stagionali.Nei prossimi giorni, le diverse Regioni disporranno dei controlli. "Chi si sarà vaccinato - intima un dirigente di questo settore della Liguria - potrà continuare a lavorare, gli altri o si vaccineranno o verranno sospesi dal servizio oppure assegnati ad altre mansioni, tolti dall'assistenza ai pazienti, con uno stipendio anche inferiore". Se questo signore conosce la medicina come dimostra di conoscere il diritto amministrativo, si può prevedere che l'epidemia faccia strage. Costui intende dire che nei confronti dei renitenti alla vaccinazione verranno adottate delle sanzioni disciplinari. Qui sorge un primo problema. Le sanzioni disciplinari, infatti, sono adottate da un organo apposito, osservando il procedimento stabilito dalle leggi che regolano il pubblico impiego. Tali leggi dispongono, in primo luogo, gli obblighi cui costoro sono assoggettati.
Risulta chiaro che il decreto-legge recentemente emanato dal Governo introduce a carico di una particolare categoria di dipendenti pubblici, un nuovo obbligo. Questo testo, però, non stabilisce quale sanzione disciplinare sia comminata ai trasgressori. Siamo dunque al cospetto di una norma giuridica "sui generis", dal momento che dispone un precetto, ma non prevede la sanzione corrispondente.
I consiglieri giuridici di Draghi dimostrano fin dal loro esordio di essere altrettanto impreparati quanto i loro predecessori, chiamati a Palazzo Chigi dal sedicente "avvocato del popolo". Draghi è un eminente economista, ma proprio per questo dovrebbe farsi aiutare da qualche persona avvezza alle finezze del giure. Mancando la previsione di una sanzione, non la si può naturalmente applicare, dovendo essa - in base ad un fondamentale principio del diritto - essere prestabilita rispetto al fatto per cui viene applicata.
Nel caso dei liberi professionisti, le sanzioni disciplinari possono essere disposte soltanto dal loro rispettivo Ordine professionale. Per quanto riguarda invece i sanitari dipendenti pubblici, non si capisce come tali sanzioni possano essere minacciate senza indicare quale organo sia incaricato di applicarle, nè mediante quale atto amministrativo.
La sospensione dal servizio costituisce una delle sanzioni disciplinari più gravi previste dal nostro ordinamento giuridico, seconda soltanto alla destituzione. L'assegnazione ad altre mansioni non è invece una sanzione disciplinare, e può essere disposta soltanto nell'ambito della stessa qualifica. Un medico che rifiuta di essere vaccinato, può forse essere adibito a mansioni che escludano l'assistenza ai pazienti? L'autorevole dirigente della sanità ligure che sproloquia di diritto amministrativo dovrebbe rispondere a questa domanda. Quanto alla decurtazione dello stipendio, si tratta di una sanzione del tutto illegittima e non applicabile, risultando incompatibile con il principio giuridico del diritto acquisito. Tutt'al più, la sospensione dal servizio comporta la mancata corresponsione della indennità di presenza. La perdita degli scatti di anzianità può essere disposta soltanto per quelli non ancora maturati, sempre in omaggio al principio del diritto acquisito.
Non viene inoltre specificato quale sia l'organo incaricato di erogare le sanzioni: il Consiglio di Disciplina è comunque l'unico competente in questa materia. Se le sanzioni fossero disposte da un altro organo, esse risulterebbero illegittime per incompetenza: per non parlare del fatto che potrebbe configurarsi una responsabilità penale per il reato di abuso in atti di ufficio.
Esiste poi un problema di ordine più generale: è vero che la somministrazione di alcuni vaccini è già obbligatoria in base ad una norma di legge, ma nel caso specifico di quella contro il "covid 19" risulterebbe più appropriato rimettere la relativa decisione alla discrezione del medico curante, ovvero dello stesso sanitario sottoposto a tale misura profilattica. Soltanto chi ha valutato le condizioni del paziente può infatti decidere in scienza e coscienza se non vi siano delle controindicazioni.
"Last but not least", ci domandiamo se l'Ordine dei Medici non abbia nulla da obiettare in merito alla violazione della propria esclusiva competenza disciplinare per quanto riguarda chi esercita la libera professione, nonchè della competenza dei suoi associati in materia terapeutica. Sulla quale, notoriamente, l'amministrazione sanitaria non ha voce, essendo unicamente responsabile della gestione dell'assistenza.