La signora Tiziana Ameglio in Ascheri, nostra carissima amica e molto meritevole collaboratrice, ci pone un quesito giuridico al quale volentieri rispondiamo pubblicamente, essendo ben consci di come il nostro parere possa risultare utile anche ad altre persone.
La nostra amica sta organizzando un incontro letterario pubblico all'aperto, e ci domanda se, in base all'ultimo decreto-legge contenente misure di contrasto all'epidemia, sia tenuta a richiedere ai partecipanti di esibire il cosiddetto “green pass”.
Vediamo dunque, in primo luogo, quanto risulta dalla lettera dell'atto legislativo.
Nell'articolo 3, intitolato per l'appunto “Impiego certificazioni verdi covid-19”, è scritto quanto segue: “a far data dal 6 agosto 2021, è consentito in zona bianca esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi covid-19 (…) l'accesso ai seguenti servizi e attività”. Nel successivo elenco, figurano tanto “gli spettacoli aperti al pubblico” quanto i “convegni e congressi”. Ci pare che un incontro letterario si debba considerare compreso nell'una, nell'altra o in entrambe queste categorie di eventi pubblici.
La norma non precisa se il possesso della certificazione sanitaria venga richiesto qualora l'evento si svolga in luogo chiuso o anche all'aperto.
In mancanza di tale specificazione, riteniamo che la disposizione si applichi in entrambi i casi.
La signora Ascheri desidera però sapere se nella sua qualità di organizzatrice dell'incontro sia il soggetto incaricato di verificare il possesso della certificazione da parte dei presenti.
L'articolo 4 del Decreto si riferisco ai “titolari o gestori delle attività” elencate nel testo dell'atto legislativo. I termini impiegati sembrano riferirsi ai locali pubblici, ma risulta evidente la possibilità di estendere per analogia la vigenza dell'obbligo agli organizzatori di eventi estranei alla normale attività degli esercizi pubblici; i quali, dunque, risultano anch'essi “tenuti a verificare che l'accesso ai (…) servizi e attività avvenga nel rispetto delle prescrizioni stabilite”. Notiamo, per inciso, che il riferimento alle “attività” esclude ogni dubbio circa l'estensione delle disposizioni anche agli organizzatori di eventi aperti al pubblico. Il Decreto, però, non qualifica i soggetti incaricati della “sua esecuzione come agenti di polizia amministrativa, come avviene nel caso di quanti hanno il compito di verificare se chi usufruisce di un servizio ne ha il  titolo: vedi il caso degli ispettori dei mezzi pubblici di trasporto.
Il titolare del locale o l'organizzatore dell'evento, non ha dunque potere né di contestare l'infrazione né di erogare la conseguente sanzione amministrativa. Per giunta, non essendo designato alcun altro soggetto quale agente di polizia amministrativa, il titolare del locale potrà limitarsi a rifiutare il servizio al cliente sprovvisto della certificazione, mentre l'organizzatore di un evento che si svolge in luogo pubblico non può – a nostro avviso – allontanare chi intenda parteciparvi.
L'unica possibilità consiste dunque nel chiedere l'intervento della forza pubblica, che può esigere l'esibizione della certificazione, applicando ai trasgressori la sanzione amministrativa.

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Mario Castellano  30/07/2021
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