L'Azienda Sanitaria numero 1 della Liguria eccelle non soltanto per la sua ignoranza dei principi più elementari del diritto pubblico, ma anche per la pervicacia nell'esibirla.
Un esempio clamoroso di tale atteggiamento viene offerto dalla lettera inviata ad un bambino in età prescolare, come tale naturalmente non in grado di leggerla.
Non riferiamo il nome del minore per il rispetto dovuto alle norme di legge e che tutelano la cosiddetta “privacy”.
La missiva reca la firma di tale Dottor Marco Mela, il quale si fregia del titolo altisonante di “Direttore della struttura complessa igiene e sanità pubblica”, e rivolge al malcapitato destinatario una serie di “ukaze” degni dello”Zar di tutte le Russie”.
Prima di addentrarci nel contenuto di tali disposizioni, è opportuno soffermarci sugli aspetti strettamente giuridici del provvedimento.
Tale atto amministrativo risulta nullo per la sua completa carenza dei presupposti di fatto.
Un minore, infatti, non può essere considerato destinatario di alcun precetto, per il semplice motivo che non può determinarsi, mettendo in atto dei comportamenti aventi rilevanza giuridica. Ciò vale tanto nell'ambito del diritto pubblico quanto – fino all'età di quattordici anni – nell'ambito del diritto penale, quanto infine nell'ambito del diritto civile. Ha rilevanza giuridica soltanto il danno civile causato dal  minore, quando sia provato che vi sia stata una omissione della vigilanza dovuta da colui al quale il minore era affidato in custodia.
L'atto emanato dalla Azienda Sanitaria avrebbe potuto produrre effetti giuridici qualora il soggetto interessato fosse stato l'esercente la patria potestà sul minore.
L'amministrazione che lo ha emanato avrebbe potuto verificare tale circostanza essendole stato segnalato un caso di contagio nell'asilo infantile frequentato dal bambino cui essa si è rivolta.
Gli adempimenti imposti al minore consistono nel “mantenere lo stato di quarantena” nello “eseguire il tampone di controllo”, nell'osservare il “divieto di contatti sociali” nonché di “spostamenti e di viaggi” nell'obbligo di “rimanere telefonicamente raggiungibile”, ed infine “di informare il suo medico di medicina generale del provvedimento a lui notificato”.
In merito a tale specifico adempimento, ci domandiamo per quale motivo l'amministrazione non vi provveda direttamente, trattandosi di un altro soggetto da essa conosciuto.
Qualora dunque l'interessato non provveda a notificare l'atto al proprio medico di fiducia, non lo si potrà considerare ad alcun titolo responsabile per tale missione.
Un soggetto privato non è d'altronde mai tenuto a svolgere un'attività di carattere amministrativa. Il minore dovrebbe anche, in base a quanto gli intima il dottor Mela, avvertire il medico di libera scelta “in caso di comparsa di sintomi” del Covid-19. Chissà come un bambino in età prescolare può autodiagnosticarsi una malattia: questo ce lo dovrebbe spiegare il dottor Mela. Il quale conclude la sua lettera convocando l'interessato affinché si sottoponga al tampone. La asserita attività amministrativa dispiegata dalla Azienda Sanitaria risulta – come già spiegato – manifestamente nulla, ma serve per intimidire anche i bambini.
Il dottor Mela si attribuisce infatti un compito pedagogico, incaricato di instillare in loro una mentalità gregaria.
Ciò è tipico della “forma mentis” della parte politica che era solita precettare i cittadini in occasione delle periodiche manifestazioni, come avveniva anche nel caso del “Partito Nazionale Fascista” considerato un organo dello stato totalitario.
Per chi “si distingue” c'è un viaggio-premio a Parigi a spese dell'Azienda Sanitaria.

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Mario Castellano  01/08/2021
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