Ogni giorno, lo Stato di Diritto compie un passo indietro.
Avevamo già dovuto segnalare con sconforto come l’Amministrazione Sanitaria di diverse Regioni avesse disposto illegittimamente la sospensione dal servizio dei medici e paramedici che rifiutavano di vaccinarsi.
Ora è il Ministro della Pubblica Istruzione che annunzia la stessa misura nei confronti del personale insegnante.
Possiamo soltanto ribadire, a tale riguardo, che la sospensione dal servizio, tanto disposta quale misura cautelare essendo stato promosso un procedimento disciplinare quanto – a maggior ragione -  come sanzione, può venire applicata soltanto qualora si consideri commessa una infrazione dei regolamenti vigenti per i dipendenti pubblici.
Nessun regolamento stabilisce però l’obbligo di vaccinarsi.
Né, tanto meno, il rifiuto di vaccinarsi è considerato reato in base alle norme penali.
Viene di conseguenza violato il principio fondamentale del Diritto in base al quale ogni sanzione deve essere precostituita rispetto al fatto per cui viene applicata.
Se non si osserva questo principio, viene meno la certezza del Diritto.
Riscontriamo anche una contraddizione che si è determinata tra diverse norme.
L’Agenzia del Farmaco considera equivalenti ai vaccini altre terapie per contrastare il “COVID – 19”, ma soltanto chi si fa inoculare può ottenere il cosiddetto “green pass”.
Lo Stato dimostra così di avere adottato un pensiero scientifico ufficiale.
Inoltre, le norme in base alle quali si applicano le sanzioni amministrative si pretendono inserite nell’ordinamento giuridico mediante Decreti del Presidente del Consiglio, che sono però degli atti amministrativi, e non degli atti legislativi.
Ora il Ministro della Pubblica Istruzione le estende ai dipendenti della sua Amministrazione ricorrendo addirittura ad una Circolare, che viene diramata soltanto per dettagliare le modalità di applicazione di una Legge.
Non esiste però – lo ripetiamo ancora una volta – nessuna Legge che imponga l’obbligo di vaccinarsi.
Ci domandiamo che cosa ci stiano a fare gli Uffici Legislativi della Presidenza del Consiglio e dei vari Ministeri , e soprattutto perché tacciano gli organi detti “di garanzia”, cioè la Presidenza della Repubblica e la Corte Costituzionale.
Il Parlamento, da parte sua, non trova nulla da obiettare dinanzi alla manifesta violazione della sua competenza.
La Corte dei Conti ha dimenticato a sua volta che l’acquisto dei diversi presidi sanitari comporta una spesa da parte dello Stato, di cui si deve indicare – in base a quanto disposto dalla Costituzione – la copertura, imputandola al corrispondente Capitolo del Bilancio.
Intanto, si biasimano i “Talebani”, i quali applicano delle sanzioni penali senza aver celebrato alcun processo: noi, per ora, eroghiamo delle sanzioni amministrative senza che si sia svolto alcun procedimento disciplinare.
I “Talebani” hanno costituito uno Stato confessionale: noi, in attesa di imporre alla Repubblica una “Religione Ufficiale”, come stabiliva il Concordato del 1929, imponiamo un pensiero scientifico altrettanto “ufficiale”.
I “Talebani” legiferano mediante la “Fatwa: noi ricorriamo ai Decreti del Presidente del Consiglio.
L’unica differenza consiste nel fatto che in Afghanistan già vige la pena capitale, da noi non ancora.
Si tratta tuttavia di una differenza per così dire “quantititativa”, e non qualitativa.
I “Talebani” – si obietterà – ignorano però il Diritto Pubblico, mentre in Italia questa disciplina viene coltivata da illustri specialisti: noi abbiamo però una Amministrazione Pubblica i cui funzionari si fanno dettare gli atti amministrativi dal loro bagnino, che conosce la materia tanto quanto i barbuti combattenti discesi dai monti dell’Asia Centrale.

Send Comments mail@yourwebsite.com Saturday, April 25, 2020

Mario Castellano  25/08/2021
Copyright ilblogdimario.com
All Rights Reserved