La Sicilia - unica tra le regioni d'Italia - gode di un particolare privilegio, ...
La Sicilia - unica tra le regioni d'Italia - gode di un particolare privilegio, consistente nell'esistenza nell'isola di un organo di seconda istanza della giurisdizione amministrativa. In origine, si trattava di una sezione staccata del Consiglio di Stato, ma ora esso è un organo da esso completamente distinto. Che non si tratti soltanto di un decentramento territoriale, bensì di un esercizio indipendente delle funzioni giurisdizionali, lo dimostra quanto stabilito in una sentenza appena emessa dai giudici amministrativi di Palermo, sulla quale naturalmente tacciono i giornali nazionali, trattandosi di zelanti sostenitori del Governo.
Uno studente di scienze infermieristiche, dovendo svolgere il suo tirocinio in ospedale, era stato assoggettato all'obbligo vaccinale, ed aveva di conseguenza impugnato l'atto con cui questo trattamento profilattico gli veniva imposto individualmente. Dopo il rigetto del suo ricorso da parte del Tribunale Amministrativo di prima istanza, l'organo di seconda istanza ha riformato la sentenza, in termini che aprono la porta al superamento del carattere assoluto dell'obbligo vaccinale. E' stata infatti nominata una commissione di esperti con il compito di svolgere e di presentare al Tribunale entro il 28 febbraio, una perizia. Il quesito al quale i periti dovranno rispondere si può riassumere in questi termini: è opportuno che il medico incaricato della somministrazione del vaccino abbia la facoltà di precettarlo o di non precettarlo, e possa dunque esonerare dalla vaccinazione quei soggetti nei quali la inoculazione determini prevedibilmente degli effetti patogeni? Se i periti risponderanno in termini affermativi al quesito, e se il loro criterio sarà accolto dal giudice - che è sempre naturalmente "il perito dei periti" - verrà meno il carattere generale e assoluto dell'obbligo vaccinale. Il medico incaricato potrà naturalmente constatare l'assenza nel paziente di ogni allergia e di ogni rischio di insorgenza di una patologia, ma in questo caso - diversamente da quanto avviene ora - sarà ritenuto responsabile di ogni effetto dannoso derivante dalla vaccinazione, sul piano tanto penale quanto civile quanto disciplinare.
E' dunque prevedibile che in molti casi decida di esonerare il paziente dall'obbligo vaccinale. La sentenza si applica su tutto il territorio nazionale, essendo stata emessa da un organo equiparato al Consiglio di Stato.

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Mario Castellano  24/1/2022
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