Chiunque possegga qualche rudimento di Diritto Costituzionale, nonché di Storia moderna, sa che Mussolini non modificò una sola virgola dello Statuto albertino.
Chiunque possegga qualche rudimento di Diritto Costituzionale, nonché di Storia moderna, sa che Mussolini non modificò una sola virgola dello Statuto albertino.
Meno noto è che per tutto il tempo in cui la Germania fu governata da Hitler rimase in vigore – anche in questo caso senza alcun emendamento – la Costituzione della Repubblica di Weimar.
Eppure, si trattava, in ambedue i casi, di dittature dichiarate.
La cui coesistenza con delle Costituzioni formali ispirate – in particolare quella tedesca – al pensiero liberaldemocratico fu permessa dall’assenza, o dal mancato esercizio, del controllo di legittimità costituzionale.
Oggi, una legge che sciogliesse i Partiti Politici di opposizione, e vietasse di costituirne dei nuovi, verrebbe certamente cassata dalla Consulta.
La quale tuttavia – potendo essere adita solo mediante il cosiddetto giudizio incidentale – fino ad ora non ha trovato nulla da ridire su almeno tre manifeste violazioni di quanto disposto dalla Costituzione Formale.
Mediante un Decreto-legge – e non già attraverso il procedimento richiesto per modificare la Legge Suprema – si è creato un nuovo atto legislativo, cioè il Decreto del Presidente del Consiglio; in seguito si è fatto uso di questo strumento per privare le Regioni della competenza tanto legislativa quanto amministrativa in materia sanitaria; “dulcis in fundo”, il cosiddetto Decreto Rave Party ha sottoposto il diritto costituzionale di riunione all’arbitrio dell’Autorità di Polizia Giudiziaria.
In tutti questi casi, la Consulta poteva intervenire mediante un parere, che tale organo di garanzia ha facoltà di emettere anche quando non venga richiesto da un altro organo dello Stato.
È dunque prevedibile che la Corte Costituzionale, quando prima o poi verrà investita di tali questioni, sollevate in sede di giudizio incidentale, confermerà la legittimità dell’operato del Governo.
La suprema istanza del Potere Giudiziario non ha però temuto di oltrepassare i limiti posti alla sua competenza quando ha in pratica legiferato, compiendo un atto ben diverso dalla interpretazione dello “jus conditum”.
Ci riferiamo alla sentenza con cui – in date circostanze – viene depenalizzato l’omicidio del consenziente, autorizzando l’eutanasia passiva.
Perché comunque nessuna voce si è levata in Parlamento per protestare contro l’introduzione di un nuovo atto legislativo sul quale le Camere – diversamente da quanto accade per i Decreti Legge, che esse devono convertire – non hanno voce?
Perché lo stesso Presidente della Repubblica, massimo organo di garanzia, non ha sollevato alcuna obiezione, ed ha anzi apposto la propria firma su simili provvedimenti?
Il Re promulgò le cosiddette sciagurate Leggi Razziali, che abolivano anche formalmente il principio di eguaglianza tra i cittadini.
Recentemente, Giordano Bruno Guerri ha dichiarato che riterrebbe instaurato un regime qualora i Presidenti delle Camere non permettessero all’Opposizione di esprimersi sugli atti legislativi.
Nel nuovo sistema che si è instaurato, uno di questi atti viene però emanato senza che su di esso possa pronunziarsi il Parlamento.
La scelta tra impiegare una Legge Ordinaria di iniziativa del Governo, un Decreto Legge o un Decreto del Presidente del Consiglio è inoltre rimessa all’arbitrio di quest’ultimo, il quale può anche prescindere dalla competenza del Governo quale organo collegiale.
Né il ricorso allo strumento legislativo rappresentato per l’appunto dal Decreto del Presidente del Consiglio è limitato ad alcune specifiche materie.
Questo può dunque ridurre le Camere ad un ruolo meramente ornamentale, tenendole anzi impegnate a discutere di questioni irrilevanti.
L’indirizzo autoritario assunto dallo Stato italiano – diremmo anzi la tendenza a trasformarlo in una autocrazia personale - è stato certamente imposto mediante una serie di fatti compiuti: precisamente quelli che abbiamo tentato di elencare, con i quali si è modificata la Costituzione materiale.
Senza naturalmente emendare quella formale.
Quale è dunque la differenza con ciò che avvenne ad opera del Fascismo e del Nazismo?
Questi regimi abolirono formalmente il pluralismo politico.
In questo, però, consiste precisamente la differenza tra una dittatura classica ed una “democratura”, la quale si distingue in quanto mantiene le forme dello Stato di Diritto.
Non la sua sostanza, che consiste nella reversibilità della maggioranza.
Per non parlare del bilanciamento tra i vari Poteri dello Stato teorizzato da Montesquieu, che si basa sul rispetto delle loro rispettive competenze.
In Italia, il Potere Esecutivo può ormai legiferare a sua piena discrezione.
Come si è arrivati a questo esito?
Grazie alla occupazione dello Stato da parte di un soggetto politico che non condivide l’ispirazione liberaldemocratica.
Lo stesso fenomeno si è verificato in Turchia, dove la Repubblica si conformava al laicismo di Ataturk.
Quando ha vinto le elezioni un Partito confessionalità, questo orientamento è stato rovesciato.
Per giunta mediante un procedimento formalmente più corretto di quello seguito in Italia: allorché il Sultano ha deciso di emendare la Costituzione, ha seguito il procedimento che essa stessa stabiliva.
Poi ha organizzato un “colpo di Stato” ordito dall’Opposizione, ed ha arrestato tutti i capi di quella vera, lasciando sopravvivere una Opposizione finta.
I malcapitati, naturalmente, sono finiti in carcere non perché si siano opposti al Governo, ma per avere commesso dei reati già previsti nell’ordinamento penale.
In Italia manca ancora questo ultimo passaggio.
Non sappiamo se verrà considerato necessario, ma quando gli oppositori vengono avvicinati continuamente da provocatori, che tentano di indurre a compiere dei passi falsi, si sente puzza di bruciato.

Send Comments mail@yourwebsite.com Saturday, April 25, 2020

Mario Castellano  02/10/2023
Copyright ilblogdimario.com
All Rights Reserved