La conoscenza del Diritto esibita dai nostri Parlamentari è ormai scesa ad un livello basissimo.
Un esempio viene offerto da quanto espresso in un discorso pronunziato durante il dibattito in Aula sulla proposta di abrogazione del limite dei due mandati consecutivi per i Sindaci.
Un Deputato – o Senatore, non ricordiamo bene – ha asserito che una loro troppo lunga permanenza nella carica attenta al principio costituzionale dell’imparzialità dell’Amministrazione Pubblica.
Questo Signore ignora che tale criterio vale solamente per gli organi non elettivi, nei quali sono incorporate soltanto le persone fisiche prescelte mediante la procedura del Concorso Pubblico: volta a garantirne la competenza, considerata la principale garanzia di un corretto adempimento delle loro funzioni.
Gli organi elettivi – come dovrebbero imparare gli studenti di Giurisprudenza fin dal primo anno – sono viceversa per loro natura parziali, dal momento che sul suffragio popolare ad essi conferito si fonda l’esercizio della triplice rappresentanza dei cittadini: giuridica, politica e degli interessi.
La rappresentanza giuridica consente di emanare gli atti di Diritto Pubblico, tanto di tipo legislativo quanto di tipo amministrativo.
La rappresentanza politica permette a sua volta di indirizzare questi atti – nell’ambito della discrezionalità concessa ad ogni organo elettivo dello Stato o di altro Ente Pubblico – in corrispondenza con gli orientamenti espressi dai votanti.
Sulla rappresentanza degli interessi si fonda infine la possibilità di impugnare gli atti emanati da altri organi, qualora li si ritenga lesivi dei diritti – ovvero, per l’appunto, degli interessi legittimi - di quanti l’hanno conferita.
Soffermandoci sulla rappresentanza politica, il suo esercizio qualifica gli organi elettivi come necessariamente parziali, il che li distingue dagli organi non elettivi: per i quali in tanto vale il menzionato criterio dell’imparzialità in quanto ad essi non viene riconosciuta alcuna discrezionalità nell’emanazione degli atti di loro competenza.
L’esistenza di limiti posti dalla legge all’esercizio della triplica rappresentanza pone gli eletti al riparo del sospetto che essi, nell’esercizio del loro mandato – particolarmente in forza della rappresentanza politica - possano condizionare gli organi non elettivi dell’Amministrazione Pubblica.
Il limite posto in Italia, per quanto riguarda i Sindaci, al numero dei mandati si basa su questa preoccupazione del Legislatore.
A nostro modesto avviso, la norma in questione ha senso nei Comuni maggiori, dove nella scelta compiuta dagli elettori prevale il criterio politico: non già nei Comuni minori, dove viceversa influisce esclusivamente il criterio amministrativo.
Lo prova il fatto che in questo caso i candidati alla carica di Sindaco solitamente non si presentano sotto i simboli dei Partiti, e vengono scelti soprattutto in base alle qualità personali ed alla disponibilità ad occuparsi della Cosa Pubblica.
Nel loro caso, il limite dei due mandati non ha di conseguenza - a nostro sommesso avviso – nessun fondamento.

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Mario Castellano  27/3/2024
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