Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio ha rigettato l’istanza di sospensione presentata dall’associazione che riunisce i gestori di discoteche, riguardate dal provvedimento con cui ne è stata disposta la chiusura.
Rimane naturalmente ancora da esprimere la valutazione della giurisdizione amministrativa sul merito, riguardante cioè la legittimità o l’illegittimità dell’atto impugnato.
La decisione con cui si nega la sospensione della esecuzione lascia tuttavia poche speranze ai ricorrenti, facendo già intravvedere i criteri cui il tribunale intende attenersi.
Come è noto, la sospensione dell’esecuzione di un atto amministrativo viene concessa dal tribunale competente quando l’esecuzione causi al ricorrente un danno grave e irreparabile.
La chiusura di un pubblico esercizio è naturalmente reversibile: se il ricorso venisse accolto nel merito, le discoteche verrebbero riaperte. Ciò, naturalmente, avverrà – o meglio avverrebbe – con i tempi della nostra giurisdizione amministrativa: in media,  ci vogliono circa tre anni per giungere alla sentenza di prima istanza.
La giurisprudenza amministrativa in materia di chiusura degli esercizi pubblici, o comunque commerciali, tiene in considerazione il fatto che tale condizione danneggia in modo per l’appunto irreparabile gli interessi legittimi e i diritti soggettivi dei loro rispettivi titolari, in quanto determina la perdita dell’avviamento, cioè della capacità dell’azienda (non, si badi, dell’impresa) di generare un profitto.
L’azienda è definita dalle norme di diritto civile come il complesso dei beni organizzati dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa.
In termini metagiuridici, un esercizio pubblico che perde una stagione, perde anche completamente l’avviamento. Quando riapre – ammesso che possa riaprire – la clientela ha infatti cambiato le sue frequentazioni.
Il giudice amministrativo ha dimostrato di tenere presente tale orientamento della giurisprudenza, ma ha deciso di non conformarsi con esso. Da che cosa lo si evince? Dal fatto che la decisione del tribunale amministrativo fa espresso riferimento alla salute pubblica, considerandola un criterio prevalente sul rispetto degli interessi legittimi e dei diritti soggettivi dei soggetti privati.
La salute pubblica, insieme con l’ordine pubblico e con la pubblica sicurezza, costituisce uno degli istituti che hanno rilevanza in diritto amministrativo, ma a tutt’altro proposito, cioè quando si valuta se l’emanazione di un provvedimento costituisce un atto dovuto, a prescindere dalla richiesta presentata all’organo competente da parte del soggetto interessato.
Ora il tribunale amministrativo afferma che si può infliggere un danno grave e irreversibile agli interessi legittimi ed ai diritti soggettivi dei soggetti privati, i quali non possono dunque richiedere la sospensione degli atti che determinano tale lesione qualora l’operato dell’amministrazione risulti motivato con la tutela della salute pubblica.
È prevedibile che analogamente anche la tutela dell’ordine pubblico e della pubblica sicurezza determini la stessa valutazione.
A questo punto, si accrescerebbe enormemente la discrezionalità degli organi dell’amministrazione pubblica. Questo è il risultato di avere rovesciato il criterio garantista della giurisprudenza, che fino ad ora aveva teso sempre a restringerla.
La tutela della salute pubblica è stata invocata dal potere esecutivo, ma non è detto che tale criterio ricorra nella fattispecie attualmente “sub judice”. Questo deve essere valutato precisamente dalla valutazione nel merito dell’atto impugnato.
Che cosa succederebbe se il tribunale accertasse che non era necessario chiudere le discoteche per fermare l’epidemia? Il danno irreversibile, a quel punto, si sarebbe già determinato. Niente paura: il tribunale ha già stabilito nella sua decisione che l’atto era reso necessario – ed anche dovuto – per la tutela della salute pubblica.
In genere, quando si valuta una istanza di sospensione, la correttezza impone al giudice di non anticipare i criteri cui si atterrà nella sentenza di merito.
I magistrati amministrativi tengono però evidentemente a dimostrare a Conte che sono perfettamente allineati con lui.
Dal potere giudiziario, ci si sarebbe attesi che difendesse le sue prerogative.

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Mario Castellano 22/08/2020
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