Alla cortese attenzione del Signor Procuratore della Repubblica di Imperia
Illustre Signor Procuratore,
Premesso che quanto esposto nella presente risulta da informazioni diffuse dagli organi di stampa - ed è dunque sottoposto alla condizione “si vera sunt exposita” - mi permetto di formulare alcune considerazioni in merito ad una delibera recentemente adottata dall’Azienda Sanitaria di Imperia.
Antepongo anche che ho segnalato da tempo l’uso – invalso presso diverse nostre Amministrazioni Pubbliche – di applicare il cosiddetto “Principio di Sussidiarietà”, definito da una nuova Dottrina giuridica nei termini seguenti.
Qualora un Ente Pubblico non sia più in grado, per sopravvenute difficoltà economiche,  di assicurare un servizio ai consociati, esso ha facoltà di affidarne lo svolgimento ad un soggetto di Diritto Privato.
A chi disponeva in precedenza del servizio, viene corrisposto un cosiddetto “vaucher”, cioè un buono del valore corrispondente a quanto l’Ente Pubblico avrebbe speso a tal fine.
Il soggetto di Diritto Privato prescelto (a volte senza nemmeno seguire il procedimento della licitazione) viene naturalmente compensato, non soltanto ricevendo il “vaucher” dal cittadino che gode del servizio, ma anche direttamente dall’Ente Pubblico: esso viene dunque pagato due volte.
O addirittura tre volte, dato che spesso esige dalla persona assistita l’asserita differenza tra l’ammontare del “vaucher” ed il valore di mercato della prestazione.
All’origine di questa situazione vi è – come detto – una asserita impossibilità di proseguire nella erogazione diretta del sevizio.
Tale situazione dovrebbe però essere descritta e provata nella motivazione nel merito dell’atto amministrativo con cui l’Ente Pubblico dispone la cessazione della sua erogazione ed il conseguente affidamento ad un soggetto di Diritto Privato.
L’Autorità Tutoria dovrebbe dunque valutare il fondamento di tale motivazione.
Qualora infatti essa risultasse insufficiente, l’atto dovrebbe venire annullato, e l’Ente Pubblico dovrebbe continuare ad erogare direttamente il servizio dovuto ai cittadini.
“Quid juris” se la spesa a carico dell’Ente risultasse aumentata?
“Quid juris”, inoltre, se ad un cittadino venisse indebitamente richiesto il pagamento di una prestazione definita dalla Legge gratuita?
Vi è poi un altro aspetto giuridico da considerare.
Gli organi preposti alla erogazione di servizi pubblici compiono anche una attività amministrativa, regolata come tale dal Diritto Pubblico.
Quando un medico dipendente da una Azienda Sanitaria rilascia una certificazione per tutti gli usi di Legge, egli non agisce solamente come incaricato di un Pubblico Servizio, bensì anche in quanto funzionario dell’Ente Pubblico: che in quanto tale partecipa al procedimento di emanazione di atti aministrativi.
Lo stesso dicasi di un insegnante quando rilascia un titolo di studio.
Non si dimentichi che la funzione pubblica è tutelata anche dalla norma penale, la quale sanziona come reato il suo esercizio abusivo.
Ora pare che l’Azienda Sanitaria di Imperia, constatato il vuoto di organico nel reparto di Ginecologia dell’Ospedale, abbia conferito ad un soggetto di Diritto Privato l’effettuazione del relativo servizio.
In primo luogo, gli amministratori di un Ente Pubblico, quando constatano che si è reso vacante un posto nell’organico dei dipendenti, sono tenuti ad avviare le porocedure concorsuali volte ad occuparlo.
Se non provvedono, può configurarsi a loro carico il reato di omissione o ritardo in atti di ufficio.
Inoltre, finché l’organico rimane sguarnito, non vengono naturalmente corrisposti gli stipendi messi a bilancio per il pagamento dei dipendenti.
Si produce dunque un cosiddetto “residuo passivo”, sinonimo – per chi conosce questa materia – di cattiva amministrazione.
Mentre infatti i pazienti – nel caso della Sanità Pubblica - rimangono senza cure, le risorse economiche a ciò destinate restano a loro volta inutilizzate, con il conseguente spreco.
A mio modesto avviso, la contrattazione di un soggetto di Diritto Privato incaricato di erogare il servizio pubblico in tanto potrebbe giustificarsi in quanto si fossero verificate – ed accertate – le seguenti due condizioni: in primo luogo, bandito un concorso pubblico per coprire i posti in organico rimasti scoperti, nessuno vi avesse partecipato, ovvero nessun partecipante fosse risultato idoneo; in secondo luogo, fosse provato che l’assegnazione del servizio ad un soggetto di Diritto Privato non avesse causato un maggiore ed ingiustificato aggravio di spesa per l’Ente Pubblico.
Rimane infine un ulteriore problema.
Posto che gli incaricati di un Servizio Pubblico agiscono – come già esposto – anche in qualità di persone fisiche incorporate in organo di un Ente, vige in questa materia il precetto costituzionale della imparzialità dell’Amministrazione Pubblica.
Che non si può esigere – e neanche supporre – da parte di un soggetto di Diritto Privato scelto  senza alcuna competizione, possibilmente anche in base al suo orientamento ideologico.
Non intendo naturalmente affermare – né insinuare – che l’attività amministrativa svolta dall’Azienda Sanitaria di Imperia configuri una violazione delle norme penali.
Tale accertamento è di esclusiva competenza dell’Autorità Giudiziaria, alla quale sollecito rispettosamente una valutazione in base a tale criterio.
Con ossequio.


Illustre Signor Procuratore,
Segnalo, a completamento del mio esposto, quanto stabilito da una ampia e consolidata giurisprudenza - espressa tanto dalla Corte di Cassazione quanto dalla Corte dei Conti - in base alla quale gli Enti Pubblici possono contrattare in forma collettiva personale estraneo al proprio organico soltanto rivolgendosi a tal fine all’Agenzia Interinale.
Questo organo dello Stato è incaricato di valutare il possesso, da parte dei soggetti di Diritto Privato da cui tale personale dipende, dei requisiti stabiliti dalla Legge.
Con ossequio.

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Mario Castellano  13/10/2022
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