Il giovane e brillante Avvocato Giacomo Varaldo ...
Il giovane e brillante Avvocato Giacomo Varaldo, nostro concittadino onegliese dedito alla benemerita opera di assistenza legale in favore dei connazionali residenti all’estero, ci segnala un caso che merita – per le sue implicazioni – l’attenzione di tutti gli studiosi del Diritto Pubblico. Una Signora italiana, nata Marzabotto nel 1874, emigrata in Brasile ed ivi deceduta più che centenaria nel 1976, si era sposata ed aveva avuto dei figli nel Paese di adozione. I suoi discendenti, naturalmente per linea matrilineare – equiparata comunque dalla più recente normativa in materia con quella patrilineare ai fini della titolarità e del riconoscimento della cittadinanza italiana – hanno richiesto tale “status”. Volendo ottenere una definizione sul piano giurisdizionale del problema che veniva sollevato, costoro non si sono tuttavia rivolti all’Autorità Consolare – cui appartiene la competenza in materia, trattandosi di persone residenti all’estero – bensì al Tribunale Civile di Bologna. Cui hanno richiesto di ordinare la loro iscrizione all’Anagrafe del Comune di Marzabotto in qualità di cittadini italiani. Occorre rilevare in primo luogo che i richiedenti, qualora venisse riconosciuto tale “status”, potrebbero ottenere soltanto l’iscrizione alla Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero. Per affermare la competenza in materia di uno dei nostri Comuni occorrerebbe infatti il previo trasferimento della residenza in Italia. Bisogna per giunta ricordare che in tanto si può adire la Giurisdizione Civile nel caso si ritenga violato un Diritto Soggettivo - ovvero la Giurisdizione Amministrativa qualora viceversa si consideri vulnerato un Interesse Legittimo - in quanto si impugni un atto amministrativo ritenuto illegittimo. Leggendo gli atti processuali, non risulta che l’Amministrazione Comunale di Marzabotto abbia emanato un atto con cui fosse rigettata una istanza di iscrizione alla propria Anagrafe presentata dai discendenti della Signora originaria di tale località. Né peraltro risulta che l’Amministrazione Comunale di Marzabotto sia incorsa al riguardo nel Silenzio – Rifiuto. Fermo restando dunque il carattere irrituale del “modus procedendi” seguito dai nostri connazionali, possiamo valutare quanto più conta, cioè il fatto che il Giudice ha ritenuto “non manifestamente infondata” la questione di legittimità costituzionale di una norma di Legge Ordinaria sollevata dai ricorrenti. Il giudizio non può comunque sfociare in una cassazione di tale norma, in quanto si intende piuttosto provocare, da parte della Consulta, una sua interpretazione. La Legge vigente considera cittadino italiano chi è figlio di padre o di madre italiano. “Nulla quaestio” qualora chi richiede il riconoscimento della cittadinanza possa dimostrare – esibendo la relativa certificazione – la nazionalità di almeno uno dei genitori. “Quid juris”, però, nel caso in cui costoro – ed eventualmente anche gli ascendenti più tremoti, collocati tra il richiedente la cittadinanza e lo stipite di cui venga provata documentalmente la cittadinanza - non abbiano richiesto l’iscrizione anagrafica come tali? La Legge non indica esplicitamente come questo caso debba essere regolato. La Corte Costituzionale viene dunque chiamata non già a cassare una Legge ritenuta costituzionalmente illegittima, bensì a fornirne una interpretazione conforme con i diritti di chi si considera – con giusta ragione – nostro connazionale. Il problema, più che con una pronunzia della Consulta, ci pare possa essere risolto mediante l’emanazione di un atto di tipo legislativo. Il Ministero dell’Interno ed il Ministero degli Esteri potrebbero diramare – per quanto attiene alla loro rispettiva competenza, l’una riguardante i Servizi Anagrafici posti nel territorio italiano (il Comune agisce in questo caso non già come Ente Autonomo, bensì quale organo dello Stato) e l’altra il Servizio Consolare – altrettante Circolari. Con cui si disponga il riconoscimento della cittadinanza a chiunque sia in grado di provare documentalmente la propria discendenza – patrilineare o matrilineare – da uno stipite italiano. Meglio ancora se provvedesse a tale riguardo il Parlamento, emanando una apposita Legge di Interpretazione Autentica. Che a sua volta potrebbe essere proposta da un Deputato o Senatore eletto all’Estero, trovando la sicura approvazione delle intere Assemblee. Tutti i Paesi Occidentali tendono infatti ad estendere i propri rapporti, non solo di ordine culturale ma anche di carattere giuridico, a quante più persone si sentano vincolate idealmente con essi. L’Occidente si trova nella condizione di estremo luogo di rifugio dalla prevalenza di altre influenze e di altri domini di fatto da parte di Potenze ostili. La Spagna, per esempio, ha deciso di riconoscere la cittadinanza a tutti i Sefarditi, cioè agli Israeliti discendenti da quanti ne vennero espulsi a partire dal 1492. Molti dei quali conservano ancora la sua lingua. Questa misura si spiega anche col fatto che sono originari del Paese Iberico gran parte degli Ebrei residenti nelle terre dell’Islam. I quali cercano – per evidenti motivi – un luogo di asilo sicuro, oltre naturalmente allo Stato di Israele. Fondato comunque sulla cosiddetta “Legge del Ritorno”. Cioè, del ritorno dalla Diaspora dei discendenti di chi l’aveva subita.