Guerra de facto e crisi del Diritto Internazionale
La guerra si definisce, in Diritto Internazionale, come l’equivalente della Rivoluzione nel Diritto Interno dei vari Stati.
La Rivoluzione avviene infatti quando si modifica la Costituzione senza seguire il procedimento che essa stessa stabilisce per introdurvi degli emendamenti.
Una volta terminata la guerra, i Trattati definiscono il nuovo ordine internazionale, così come, in seguito a un colpo di Stato, si introduce una nuova Costituzione materiale.
Se applichiamo questo criterio, dall’inizio del nuovo anno il mondo si trova in guerra.
Due fatti hanno segnato, in effetti, la cessazione della vigenza delle norme proprie del Diritto Internazionale in tempo di pace e la conseguente entrata in vigore delle norme proprie, viceversa, del Diritto Internazionale in tempo di guerra.
Il primo è stato l’atto con cui gli Stati Uniti hanno proceduto all’arresto di un cittadino straniero nel territorio del suo Paese.
Tale atto è espressamente proibito in tempo di pace.
Per giunta, trattandosi di un Capo di Stato, costui godeva dell’immunità penale tanto in patria quanto all’estero.
Maduro si dichiara “prigioniero di guerra”.
Egli non può però essere considerato tale, in quanto la guerra non è stata dichiarata.
Il suo “status” non è regolato, in realtà, in alcun modo dal Diritto Internazionale.
In base all’Ordinamento interno degli Stati Uniti, si tratta viceversa di una persona regolarmente imputata e regolarmente sottoposta a giudizio.
Mentre infatti nei Paesi europei non si può processare chi non sia stato regolarmente estradato, le norme vigenti in America stabiliscono che si può procedere contro un imputato a prescindere da come sia stato catturato.
Il sistema giuridico statunitense risente del modo in cui si doveva imporre il rispetto della legge nel “Far West”, dove la polizia non era in grado di catturare i ricercati e ci si affidava dunque ai cosiddetti “bounty killer”.
I quali potevano eseguire una sentenza capitale o portare in carcere i condannati, senza essere qualificati come ufficiali o agenti di polizia giudiziaria.
Tutti quanti abbiamo visto al cinema i manifesti che reclamavano la consegna di un reo “alive or dead”, in cambio, per giunta, di una ricompensa.
Maduro si troverebbe dunque — se non fosse stato sottoposto a processo — nella stessa situazione “praeter legem” in cui si trovavano i detenuti di Guantanamo.
Costoro non potevano essere considerati prigionieri di guerra, in quanto la guerra non era stata dichiarata contro i loro Paesi di appartenenza e, comunque, non si trattava di militari.
Essi non potevano però nemmeno ritenersi detenuti comuni, dal momento che nessun procedimento penale era stato instaurato nei loro riguardi.
La loro detenzione risultava dunque illegale tanto in base al Diritto Internazionale quanto in base al Diritto Interno degli Stati Uniti.
Maduro, come a suo tempo i detenuti di Guantanamo, può infine essere imputato di reati commessi sul territorio degli Stati Uniti.
Ed in effetti i detenuti di Guantanamo non poterono essere processati.
La difesa di Maduro invocherà da parte sua il rispetto del principio della territorialità del diritto penale.
Rimane il fatto che i reclusi nella base situata sul suolo cubano erano privati illegalmente della libertà: di qui la necessità di trattenerli in prigione fuori dal territorio americano, dove ogni giudice avrebbe potuto disporne la scarcerazione in mancanza di un procedimento penale.
La seconda violazione delle norme del Diritto Internazionale in tempo di pace riguarda l’abbordaggio e il sequestro di una nave battente bandiera russa.
Risulta irrilevante, dal punto di vista giuridico, il fatto che il natante abbia dichiarato, poco prima di essere sequestrato, di essere registrato in Russia, mentre era salpato innalzando la bandiera di un altro Stato.
L’atto di pirateria risulta infatti tale in ambedue i casi.
Vediamo dunque come questo atto viene definito dalla normativa internazionale.
Si considera pirateria il sequestro di un’imbarcazione avvenuto in tempo di pace da parte di soggetti di diritto privato, cioè da persone fisiche, non da parte di uno Stato, tanto se avviene in acque internazionali quanto se avviene in acque territoriali o addirittura in un porto, ed è consumato con lo scopo di impadronirsi dell’imbarcazione o del suo carico.
Lo stesso comportamento, fino a quando i Trattati abolirono la cosiddetta “corsa”, era viceversa lecito se compiuto da soggetti anch’essi di diritto privato — e non dunque da una marina militare — muniti per l’appunto delle “lettere di corsa”, che potevano essere praticate anche in tempo di pace.
L’atto consumato dalla Marina degli Stati Uniti non può paradossalmente essere considerato come pirateria.
L’abbordaggio è stato infatti effettuato non già da persone fisiche qualificate come soggetti di diritto privato, bensì da uno Stato, attraverso le proprie forze navali.
Esso è inoltre avvenuto senza che fosse stata dichiarata la guerra.
Si tratta dunque di un atto illegale dal punto di vista del Diritto Internazionale.
In entrambe le situazioni che abbiamo descritto, le autorità degli Stati Uniti hanno dunque agito partendo dal presupposto che non siano più in vigore le norme stabilite dal Diritto Internazionale in tempo di pace.
Il Congresso non ha però dichiarato la guerra, e tale atto non è di competenza del Presidente.
Il quale, essendo stato per questo criticato — nella fattispecie da Macron — ha detto in effetti che non agisce in conformità con alcuna norma giuridica, ma obbedendo solo alla propria coscienza.
Il Presidente si considera dunque “legibus solutus”, come i capi di Stato durante l’Assolutismo.
Il Congresso ammise — al tempo del Vietnam — che certe operazioni militari potessero essere decise dal Presidente, come precisamente avvenne per l’intervento conseguente al cosiddetto “incidente del Tonchino”, che per giunta risultò inventato.
In questo caso, siamo però in presenza non già di un conflitto regionale — come quello d’Indocina — bensì mondiale, che sta per estendersi all’Iran.
Si può dissentire da Trump tanto circa l’opportunità di iniziarlo quanto in merito all’impiego di mezzi non disciplinati né dal Diritto Internazionale né da quello Interno.
Risulta tuttavia indubbio che la guerra è determinata — come sempre — dal venir meno di un assetto internazionale regolato a suo tempo dal diritto, che si vuole dunque cambiare de facto, nell’attesa che in seguito venga ristabilito de iure un ordine diverso.
Nel frattempo, però, altri soggetti si riterranno autorizzati ad agire come Trump.
Putin lo sta già facendo, ma le proteste per la manifesta violazione del Diritto Internazionale da parte della Russia hanno perduto valore, avendo gli Stati Uniti agito nello stesso modo.
La Cina può a sua volta invadere Formosa, senza tenere conto del diritto all’autodeterminazione, che però — in questo come in altri casi — dispone in contrasto con l’Ordinamento giuridico interno.
Rimane, last but not least, la situazione di latente guerra civile in cui si trovano gli Stati Uniti, dove un organo di polizia federale — cioè l’Agenzia per l’Immigrazione — ha ucciso una donna colpevole soltanto, tutt’al più, di avere violato le norme sulla circolazione stradale, la cui osservanza è comunque di competenza della polizia urbana e di quella statale.
Quest’ultima è stata fisicamente impedita dalla polizia federale di indagare sull’episodio.
Non c’è più concordanza in merito all’estensione dei poteri propri dell’Autorità federale e di quelli riservati invece agli Stati dell’Unione, esattamente come era avvenuto nel 1861, provocando un frazionamento territoriale e una guerra civile.
Forse non si produrrà per ora questo esito, ma la rottura dell’Unione si è già di fatto consumata.