La Costituzione della Repubblica Italiana, nella sua stesura originaria, nel definire le competenze legislative ed amministrative delle Regioni a Statuto Ordinario, poneva ad esse due limitazioni, l’una definita – sia pure con linguaggio non corretto da punto di vista giuridico – come “orizzontale” e l’altra come “verticale”.
…izzontale” si riferiva alle materie su cui le Regioni potevano emanare atti tanto di tipo legislativo, ma soltanto “nei limiti dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato”: e tale criterio definiva precisamente la limitazione “verticale”. Quand…
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